Il motorino elettrico a pedali, dopo l’hoverboard lanciato qualche anno fa, è diventato il nuovo must delle giovani generazioni, e anche Pomigliano può vantare la sua bella fetta di ragazzini che mette in bella mostra i gioiellini a batteria. Amano talmente l’ambiente da aver costretto i genitori all’acquisto di questo velocipede elettrico, perché vogliono essere d’esempio ai soliti amanti degli inquinanti motori a carburante. Purtroppo però la maggior parte di questi ha cominciato a confondere tale mezzo di locomozione con moto da competizione, sprezzando il pericolo e ignorando le più elementari regole del codice della strada.

Attraverso una personale indagine -seguendone a ruota un paio- si è potuto constatare come superino i 25km/h, limite imposto dalla legge.

L’articolo 50 del codice della strada infatti è molto chiaro a riguardo:

“I velocipedi sono veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”.

Quindi sono biciclette a pedalata assistita o biciclette a motore?

Analizziamo bene i due mezzi.

La bicicletta a pedalata assistita mantiene la caratteristica di velocipede, ha un motore elettrico (di potenza max di 250 w) che non sostituisce il lavoro delle gambe ma le aiuta a fare meno fatica (assiste appunto chi pedala).

Il motorino ha quindi una funzione ausiliaria e non deve essere in funzione quando non si pedala, poiché serve solo a ridurre lo sforzo di chi pedala.  Se si smette di pedalare o se il veicolo raggiunge i 25 Km/h il motore si ferma.

È possibile inoltre anche disattivare il motorino e utilizzare il veicolo come una semplice bici.

La bicicletta elettrica, per restare bicicletta deve corrispondere ai requisiti della Direttiva Europea 2002/24/CE del 18.3.2002 adottata dal Ministero dei Trasporti con DM 31.1.2004

La bicicletta a motore (scooter elettrico) ha anch’essa un motorino elettrico che però funziona autonomamente ed indipendentemente dal fatto che si pedali o meno. Un vero e proprio acceleratore attiva il motore che funziona anche se non si pedala. Come potenza non deve rispettare il vincolo dei 250 w previsto per il precedente tipo di bici. Da notare che è considerata bicicletta a motore anche se il motore funziona sia come quello della bicicletta a pedalata assistita sia come motorino autonomo. L’impiego di tali biciclette è consentito solo all’interno di aree private, come ad esempio aree interne a capannoni industriali, parchi e giardini privati, saloni fiera, ecc. sono quindi escluse le vie di pubblico accesso e ove si dispiega la normale circolazione stradale, se sprovvisti della dotazione prevista per i ciclomotori (casco, assicurazione etc).

Per guidare i due mezzi illustrati sono richiesti diversi requisiti:

• per la bicicletta a pedalata assistita non sono richiesti particolari requisiti

•  per la scooter elettrico, che funziona anche senza pedalare, serve il casco, l’assicurazione, la targa, il patentino o patente AM e il certificato di circolazione, quindi gli stessi requisiti di uno scooter.

Le sanzioni mimime per chi guida una bicicletta a motore pensando di guidare una bicicletta elettrica possono essere:

1-mancanza certificato di circolazione ed immatricolazione:

sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo,

sanzione pecuniaria euro 155,00 (art. 97 comma 7 CDS);

2-mancata copertura assicurativa:

sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo,

sanzione pecuniaria euro 849,00 (art 193 commi 1 e 2 CDS);

3-mancanza di targa:

fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni,

sanzione pecuniaria euro 77 (art. 97 comma 8 CDS);

4-mancanza casco: 

fermo amministrativo per 60 giorni,

sanzione pecuniaria euro 81,00 (art. 171 commi 1, 2, 3, CDS);

5-mancanza patente:

fermo amministrativo per 3 mesi,sanzione pecuniaria euro 5.000,00 (art. 116 comma 15 CDS).

Il fenomeno è finito sotto la lente d’ingrandimento del comune di Portici e Napoli, dove in estate gli agenti della municipale hanno fatto scattare controlli a tappeto provvedendo a fermare i conducenti (alcuni sprovvisti di casco) dei ciclomotori, poi controllati tramite il servizio mobile di controllo del Ministero in grado di rilevare la velocità del mezzo di trasporto e la conformità alla legge che ne disciplina l’uso in strada. Diversi i motorini elettrici e biciclette a pedalata assistita, risultati non a norma e dunque sequestrati.

Ci si augura che ben presto tale controllo venga effettuato anche nel comune di Pomigliano d’Arco.

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