1) Vietate le attività di ristorazione che riguardano bar, pub, ristoranti e pasticcerie. Gli esercizi devono restare chiusi.
2) I supermercati e gli esercizi di vendita di beni di prima necessità restano aperti. E sono autorizzati a effettuare consegne a domicilio ma soltanto di prodotti confezionati e consegnato da parte di personale protetto con appositi DPI.
3) E’ responsabilità dei Comuni e dei Piani Sociali di Zona garantire l’assistenza di cittadini indigenti e/o soli. Consentite, con l’obbligo di tutte le solite misure precauzionali, le attività del terzo settore che si occupano di assistenza agli indigenti e le attività di volontariato che prevedono l’aiuto alimentare e farmaceutico.

4) Gli esercizi, nei cui locali si svolgo attività miste (bar, tabacchi, sala giochi etc) sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal DPCM 11 marzo e hanno quindi obbligo di sospensione immediata di attività vietate quali bar, video-giochi, scommesse.
5) E’ vietato lo svolgimento di fiere e mercati al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari.
6) E’ vietato frequentare parchi urbani e ville comunali, le cui porte o varchi di accesso devono essere chiusi.
7) Vietato l’uso degli impianti sportivi di qualsiasi genere, con la sola eccezione delle sedute di allenamento di atleti professionisti
8) Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra è punito ai sensi dell’art. 650 c.p.

Con l’Ordinanza n. 14 poi la Regione ha ridotto del 50% il Trasporto pubblico locale fino al 15 marzo

Con riferimento all’Ordinanza n. 13 si forniscono i seguenti chiarimenti:
a) il divieto di cui al comma 1.1. (“Sono vietate le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. I relativi esercizi sono temporaneamente chiusi, fino alla data 25 marzo 2020”) si riferisce a tutti gli esercizi commerciali contemplati, ivi compresi quelli posti all’interno di aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali;
b) il divieto di cui al comma 1.5. (“E’ vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari”) si riferisce a tutti i mercati per la vendita al dettaglio, anche coperti;
c) l’ordinanza in questione, come le precedenti, non contiene norme applicabili alle attività di gommista, elettrauto, carrozziere, meccanico e simili, che pertanto non risultano sospese, salva la necessaria adozione di ogni misura precauzionale, a tutela degli utenti e dei dipendenti.

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