1. Con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020, su tutto il territorio della regione Campania si osservano le seguenti disposizioni:

1.1 Sono vietate le attivita’ dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. I relativi esercizi sono temporaneamente chiusi, fino alla data 25 marzo 2020;

1.2 I supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità —che restano aperti – sono legittimati ad effettuare consegne a domicilio soltanto di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi DPI;

1.3 E’ responsabilità dei Comuni e dei Piani Sociali di Zona garantire l’assistenza ai singoli cittadini indigenti e/o soli. Restano consentite, fermo l’obbligo di adozione di tutte le misure precauzionali, le attività degli enti del terzo settore che si occupano di assistenza agli indigenti e le attività di volontariato che prevedono l’aiuto alimentare e farmaceutico;

1.4 Gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad es., bar, tabacchi, sala giochi), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal DPCM 11 marzo 2020, come integrato dalle presenti disposizioni, ed hanno l’obbligo di sospensione immediata delle attività vietate, quali bar, video-giochi, scommesse;

1.5 E’ vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio. anche relativi ai generi alimentari;

1.6 à fatto divieto di frequentare parchi urbani e ville comunali. I soggetti competenti garantiscono la chiusura di eventuali porte e varchi di accesso.

1.7. Resta fermo il divieto di utilizzo degli impianti sportivi di qualsiasi genere, con la sola esclusione di quelli dedicati a sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-I 9 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell’art.650 del codice penale.

3. I soggetti competenti assicurano l’esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza.

La presente ordinanza è notificata ai Sindaci e ai Prefetti ed e’ trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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