Si ricorda che a partire dal 2 gennaio 2019 sarà ripristinato il dispositivo delle targhe alterne. Pertanto la circolazione di tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico, all’interno del territorio cittadino, è consentita secondo il seguente calendario:

Possono circolare dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 20,00 nei giorni dispari del calendario (1,3,5,7,9….) tutti i mezzi che hanno l’ultimo numero della targa dispari, e nei giorni pari del calendario (2,4,6,8,….) tutti i mezzi che hanno l’ultimo numero della targa pari.

Possono circolare il sabato e la domenica dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 nei giorni dispari del calendario (1,3,5,7,9….) tutti i mezzi che hanno l’ultimo numero della targa dispari, e nei giorni pari del calendario (2,4,6,8,….) tutti i mezzi che hanno l’ultimo numero della targa pari

Possono circolare:

• velocipedi e veicoli elettrici ad emissione nulla;

• gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, con invalido a bordo;

• le ambulanze;

• gli autoveicoli alimentati a GPL o a metano;

• i veicoli delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, militari, i veicoli di servizio dell’amministrazione della Giustizia riconoscibili da apposito permesso rilasciato dalle Procure o dai Tribunali;

• i veicoli intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all’esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità;

• gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d’urgenza;

• gli autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l’espletamento di trattamenti terapeutici;

• gli autoveicoli, i motoveicoli che trasportano gas terapeutici o medicinali;

• gli autoveicoli ed i bus delle aziende di Trasporto Pubblico individuale e collettivo;

• gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato;

• auto ibride e EURO 6

• venditori ambulanti;

• autoveicoli in servizio alle scuole guida.

Inoltre la limitazione della circolazione non è prevista nelle seguenti strade:

1 Via M. Leone;

2 Via Roma;

3 Via Nazionale delle Puglie;

4 Via E. Berlinguer;

5 Via dei Romani;

6 Via Madonna dell’Arco;

7 Via Cimitero;

8 Via Pomigliano;

9 Via Gandhi;

10 Via Vesuviana;

11 Via Passariello da Via L. da Vinci a Castello di Cisterna;

12 Via Principe di Piemonte;

13 Via Pratola Ponte

per consentire il transito dei veicoli confinanti.

L’inosservanza di tali misure comporta una sanzione di € 85,00.

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