ORDINANZA N: 75 DEL 30/12/2008 OGGETTO: REVOCA ORDINANZE SINDACALI N. 55 DEL 18/12/2018 E N. 57 DEL 28/12/2018 IL SINDACO

PREMESSO CHE

con proprie ordinanze il Sindaco aveva sospeso per i giorni 24, 25 30 e 31 dicembre il divieto di emissioni sonore da parte dei locali pubblici in occasione delle festività’ natalizie a condizione che le stesse emissioni sonore non generassero fastidi ai cittadini residenti,

CONSIDERATO CHE nonostante gli avvisi da parte della Polizia Municipale molti locali creavano forti disturbi e situazioni di disagio nella popolazione;

VISTA la Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 che all’art. 9 prevede che: “…qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività…”

VISTO il DPCM 14 novembre 1997;

ORDINA

Sono revocate le Ordinanze Sindacali n. 55 del 18/12/2018 e n. 57 del 28/12/2018 pertanto resta in vigore il divieto dí diffondere musica dall’interno all’esterno dei locali, a mezzo di apparecchi di amplificazione sonora come previsto dall’ordinanza Sindacale n. 70 del 15/12/2016

Le presenti disposizioni si applicano a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico oltre le ore 22,00 e in genere e agli esercizi destinati a particolari categorie di persone (circoli privati, esercizi ricettivi, ecc.).

Per il mancato rispetto della presente Ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore ad € 516,00 e non superiore ad € 10.329,00, applicata con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n° 689 oltre alla sospensione dell’autorizzazione fino ad un massimo di giorni 15 (quindici)

AVVERTE

che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso amministrativo nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. 1199/1971, o ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Regionale Amministrativo, nei modi e nei termini previsti dalla legge 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. 1199/1971, rispettivamente entro e non oltre 30, 60 e 120 giorni dalla data di notifica.

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza Sindacale all’Albo Pretorio dell’Ente, la pubblicizzazione della medesima a mezzo manifesti murari e stampa e sul sito istituzionale del Comune, la notifica al locale Comando di Polizia Municipale che procederà, per quanto di competenza, ad effettuare la verifica dell’ottemperanza della stessa. Copia della presente Ordinanza sarà poi trasmessa, per opportuna conoscenza, al Comando Carabinieri stazione di Pomigliano d’Arco.

Dalla Residenza Municipale, lì 30/12/208

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