Il sindaco di Pomigliano d’Arco ha firmato l’ordinanza finalizzata alla riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e della qualità dell’aria.

Di seguito le misure indicate nell’ordinanza:

1. Combustione di biomasse per attività produttive di panificazione e ristorazione. Per le attività produttive di panificazione e ristorazione nelle attività produttive di panificazione e ristorazione incluse pizzerie e gastronomie, il divieto di combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi in apparecchiature varie inclusi i forni chiusi o aperti ed i foconi per le griglie salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili che garantiscano un abbattimento almeno dell’80% delle emissioni di polveri e che inoltre abbiamo predisposto una presa fiscale a monte di tali sistemi ed una a valle per eventuali controlli. Qualora un singolo sistema di abbattimento non garantisca la prestazione sopra indicata, si dovranno installare filtri, anche con tecnologie diverse, la cui prestazione garantisca il suddetto risultato (es. filtri grossolani a manica o ad acqua con ciclo chiuso più filtro elettrostatico per le polveri sottili). I titolari delle attività produttive di panificazione e ristorazione ricadenti nel territorio comunale, devono comunicare al Comune, entro il 30/04/2019 mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., le seguenti informazioni: ragione sociale, indirizzo dell’attività, descrizione della combustione di biomasse utilizzata, tipo denominazione commerciale e marca del filtro installato in attuazione del presente provvedimento, efficienza del filtro installato relativa alla riduzione delle polveri sottili PM10, ditta installatrice. copia della dichiarazione di conformità fornita dall’installatore. L’inosservanza delle misure di cui al punto 1 sarà punita ai sensi dell’art. 7 bis del D.Igs. 267/2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 25 a 500 Euro. Trascorsi 30 giorni dall’accertamento della violazione, nel caso di ulteriore inosservanza di suddette disposizioni, si provvederà alla chiusura dell’esercizio commerciale, fino a quando il titolare dell’attività produttiva non avrà provveduto ad ottemperare a quanto prescritto.

2. Combustione di biomasse solide per impianti ed apparecchi domestici. Divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella) inclusi i caminetti tradizionali aperti e chiusi, nonché quelli a carbone fossile e stufe o cucine, utilizzati per il riscaldamento degli ambiente interni o solo per la produzione di acqua sanitaria. I possessori di tali impianti sono autorizzati all’utilizzo solo previa installazione di idonei sistemi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili di abbattimento delle polveri nella misura di almeno l’80%. Questi ultimi devono comunicare al Comune, entro il 30/0412019 di avere installato tali dispositivi, allegando la certificazione tecnica attestante il sistema di abbattimento utilizzato. L’inosservanza delle misure di cui al punto 2 sarà punita ai sensi dell’art. 7 bis del D.Igs. 267/2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 25 a 500 Euro. Trascorsi 30 giorni dall’accertamento della violazione, nel caso di ulteriore inosservanza di suddette disposizioni, verrà inibito l’uso degli apparecchi a biomassa solida fino a quando il proprietario non avrà provveduto ad ottemperare a quanto prescritto.

3. Utilizzo di biomasse a pellet. Per tutti gli impianti e gli apparecchi per i quali è consentita l’accensione ai sensi dei punti precedenti, la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe di qualità Al e A2 del combustibile.

4. Utilizzo di impianti a combustibile liquido. Coloro che utilizzano impianti a combustibile liquido sono obbligati a convertirli “a metano” oppure “a GPL” entro e non oltre il 31/12/2020. L’inosservanza delle misure di cui al punto 4 sarà punita ai sensi dell’art. 7 bis del D.Igs. 267/2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 25 a 500 Euro.

5. Manutenzione impianti. Per gli impianti o apparecchi a biomassa solida di vetusta installazione, prima di ogni accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione ad opera di operatori qualificati

L’inosservanza delle misure di cui al punto 5 sarà punita ai sensi dell’art. 7 bis del D.Igs. 267/2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 25 a 500 Euro. Il controllo è affidato al corpo di Polizia Locale.

DI SEGUITO IL LINK CON L’ORDINANZA FIRMATA DAL SINDACO https://www.comune.pomiglianodarco.na.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_notizie/1942959440O__OOrdinanza%206_2019%20limitazioni%20uso%20apparecchi%20biomassa%20legnosa.pdf

My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy
Verified by MonsterInsights