Considerato che il miglioramento della qualità dell’aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera costituisce azione prioritaria ed imprescindibile ai fini della tutela e protezione della salute dei cittadini e dell’ambiente;

Rilevato che le concentrazioni in atmosfera di PM10 permangono al di sopra dei livelli fissati dalle direttive europee vigenti, a causa delle peculiari condizioni orografiche, meteo-climatiche e della densità delle attività antropiche che caratterizzano la Provincia di Napoli, determinando una significativa vulnerabilità ambientale sotto il profilo della qualità dell’aria;

Considerato che le condizioni di superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM10 sono state rilevate per più giorni nel mese di aprile 2018;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire con misure di contenimento atte alla riduzione delle emissioni in atmosfera di PM10 con particolare riferimento a quelle da traffico veicolare;

Visto l’art. 7 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, che conferisce ai comuni la facoltà di limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli in presenza del superamento dei valori limite di concentrazione in atmosfera di PM10;

Visto il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

Visto l’art. 50 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto legislativo n. 267/2000;

Tutto ciò premesso

ORDINA

Il divieto di circolazione su tutto il territorio cittadino nella giornata di sabato 21 aprile 2018 dalle ore 14,00 alle ore 20,00,e nella giornata di domenica 22 aprile dalle ore 08,00 alle ore 14,00 per tutti i veicoli, con le seguenti deroghe ed eccezioni:
a) velocipedi e veicoli elettrici ad emissione nulla
b) gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità,,
c) le ambulanze
d) i ciclomotori e motoveicoli a 4 tempi;
e) i ciclomotori e i motoveicoli a 2 tempi omologati ai sensi della Direttiva 97/24 CE fase Il, cap. 5 (detti euro 2) e successive;
f) gli autoveicoli alimentati a GPL o a metano ;
g) gli autoveicoli conformi alla Dir. 98/69 CE-B (Euro 4) e successive anche se adibiti al trasporto merci;
h) i veicoli delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, militari, i veicoli di servizio dell’amministrazione della Giustizia riconoscibili da apposito permesso rilasciato dalle Procure o dai Tribunali;
i) i veicoli intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all’esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità;
j) gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d’urgenza;
k) gli autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l’espletamento di trattamenti terapeutici;
l) gli autoveicoli, i motoveicoli che trasportano gas terapeutici o medicinali;
m) gli autoveicoli ed i bus delle aziende di Trasporto Pubblico individuale e collettivo;
n) gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato;
Il divieto di circolazione su tutto il territorio cittadino nella giornata di domenica 22 aprile dalle ore 14,30 alle ore 21,00 per tutti i veicoli ad eccezione delle ambulanze, dei bus del trasporto pubblico e dei veicoli delle Forze dell’ordine ad eccezione delle seguenti strade:
1. Via M. Leone;
2. Via Roma;
3. Via Nazionale delle Puglie;
4. Via E. Berlinguer;
5. Via dei Romani;
6. Via Madonna dell’Arco;
7. Via Cimitero;
8. Via Pomigliano;
9. Via Gandhi;
10. Via Vesuviana;
11. Via Passariello;
12. Via Principe di Piemonte;

onde consentire il transito di attraversamento da parte dei veicoli dei comuni confinanti

L’inosservanza delle misure di cui al presente provvedimento sarà punita ai sensi dell’art. 7 comma 13bis del D. Lgs. 285/92 con la sanzione pecuniaria di € 164,00.

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