IL SINDACO VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e ss. che, testualmente, così dispone: “In particolare, in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale… in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti …“;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19; VISTO il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare gli articoli 34 e 35;
VISTI i DPCM in materia di contenimento del contagio da covid-19;
RICHIAMATI
•la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
•il DPCM del 08/03/2020 recante in oggetto “Misure urgenti per il contrasto alla diffusione del virus COVID —19, sull’intero territorio nazionale”;
•il DPCM del 09/03/2020 recante in oggetto “Misure urgenti per il contrasto alla diffusione del virus COVID —19, sull’intero territorio nazionale”;
•il DPCM dell’ 1/03/2020 recante in oggetto “Misure urgenti per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
•Il D.L. cd. “cura Italia” del 16.03.2020, recante le nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza coronavirus sull’economia, in corso di pubblicazione;
•e i DPCM e si demanda ai sindaci di effettuare le valutazioni di propria competenza in relazione a provvedimenti contingibili e urgenti; l’ordinanza sindacale n. 81 del 19.03.2020;
•il DL n. 19 del 25.03.2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) ed i poteri di ordinanza contingibile ed urgente ivi contemplati;
PRESO ATTO:
•della delibera n. 458 del 7/9/2020 della Giunta Regionale della Campania, che ha modificato l’assetto del calendario scolastico 2020/2021, ha previsto l’apertura e la didattica in presenza il giorno 15 febbraio 2021.

•dell’ordinanza n. 5/2021 del 13/2/2021 del Presidente della Regione Campania, che in relazione all’avvicinarsi della festività di Carnevale, afferma che è fatto divieto di feste e di ogni altra forma di aggregazione in luoghi pubblici e privati, all’aperto e al chiuso nonché di cortei ed altre manifestazioni di qualsiasi forma, connesse al Carnevale con la quale si invitano i Sindaci ad inibire l’accesso alle piazze e ai luoghi tradizionalmente destinati ad iniziative connesse al Carnevale, fatto salvo il transito per l’ingresso agli esercizi e servizi ivi insistenti.

CONSIDERATA la necessità di limitare il più possibile le occasioni di assembramenti e di contatti tra le persone e, nel caso specifico, tra gli studenti, al di fuori degli edifici scolastici.

ORDINA
la sospensione della didattica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado nel giorno di lunedì, 15 febbraio 2021.
Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti, in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento allo specifico territorio pomiglianese, le lezioni riprenderanno mercoledì 17 febbraio.

https://www.comune.pomiglianodarco.na.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_2433.html

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